Art. 11 · Prestazioni nell'altro Stato
ConvenzioneTitolo II

Art. 11

11 / 26

Prestazioni nell'altro Stato

In vigore dal 18 ago 1991
1. I lavoratori inviati nel territorio dell'altro Stato per svolgere un lavoro temporaneo e che rimangano vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante tale permanenza temporanea, avranno diritto alle relative prestazioni in natura, a carico dell'istituzione competente di questo Stato e secondo la legislazione che questa applica. 2. I lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, che successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni trasferiscono la propria residenza definitiva nell'altro Stato contraente di cui sono cittadini, avranno diritto a fruire delle prestazioni in natura a carico dell'istituzione del luogo di nuova residenza, secondo la legislazione che questa applica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-11