Art. 10 · Assicurazione volontaria o facoltativa
ConvenzioneTitolo II

Art. 10

10 / 26

Assicurazione volontaria o facoltativa

In vigore dal 18 ago 1991
Le prestazioni economiche di malattia e maternità sono a carico dell'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile al lavoratore in conformità all' della presente convenzione. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, se necessario, si farà ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione secondo le regole dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-10