Art. 1 · Definizioni
Convenzione

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 18 ago 1991
La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e desiderando tutelare i diritti delle persone che sono state assoggettate ai sistemi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i Paesi, hanno concordato di stipulare la seguente convenzione: . Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si stabiliscono le seguenti definizioni: a) "legislazione": indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all' della presente convenzione; b) "autorità competente": indica: in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità; in Venezuela, il Ministero del lavoro; c) "istituzione": indica l'organismo o l'autorità responsabile dell'applicazione delle legislazioni di cui all'; d) "istituzione competente": indica l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli ed i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale istituzione si trova; e) "lavoratori": indica le persone che, esercitando o avendo esercitato una attività indipendente o dipendente, sono o sono stati assoggettati, alle legislazioni menzionate nell' della presente convenzione; f) "periodi assicurazione": indica i periodi di contribuzione o i periodi assimilati considerati quali periodi di contribuzione da ciascuna legislazione; g) "prestazioni": indica le prestazioni che possono essere erogate in base alle legislazioni di cui all' della presente convenzione. 2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.
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