Art. 30 · LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Art. 30

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 11 ago 1991
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste) 1. Il comma 2 dell' legge 28 febbraio 1987, n. 56 è sostituito dal seguente: "2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell', comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato". 2. L' della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente: ". - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste". Note all': - Il testo del comma 2 dell' della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente: "2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di alta regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria". - Il testo dell' della sopra citata legge n. 56/1987 è il seguente: " (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti, professionali, la commissione circoscrizionale, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
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