Art. 54
Convenzione

Art. 54

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In vigore dal 12 giu 1991
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-54