Convenzione
Art. 47
47 / 54In vigore dal 12 giu 1991
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-47