Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente. 2. L'esercizio di tali diriti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in un società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e la libertà altrui.
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