Convenzione
Art. 13
13 / 54In vigore dal 12 giu 1991
1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-13