Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 12 giu 1991
1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-13