Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-11