Convenzione
Art. 10
10 / 54In vigore dal 12 giu 1991
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell', ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sara considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro fami liari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali.
A tal fine, ed in conformita con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell', gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Storico versioni
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