Art. 10 · LEGGE 17 maggio 1991, n. 157

Art. 10

LEGGE 17 maggio 1991, n. 157

In vigore dal 21 mag 1991
1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile, dopo le parole: "deliberazione del consiglio", sono aggiunte le seguenti: "o del comitato esecutivo". 2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione". Nota all': - Il testo dell'art. 2631 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, è punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni. Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".
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