Art. 10
LEGGE 17 maggio 1991, n. 157
In vigore dal 21 mag 1991
1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile, dopo le parole: "deliberazione del consiglio", sono aggiunte le seguenti: "o del comitato esecutivo".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione".
Nota all':
- Il testo dell'art. 2631 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, è punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.
Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".
Storico versioni
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