Art. 1
1 / 3In vigore dal 11 mag 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi protocolli, sulla responsabilità civile dell'esercente nucleare, e del relativo atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;147#art-1