Trattato
Art. 7
7 / 22LIMITI DELL'ESTRADIZIONE
In vigore dal 11 mag 1991
LIMITI DELL'ESTRADIZIONE
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena, nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:
a) la Parte richiesta vi acconsenta; o
b) la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
2. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo 1
lettera a), la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà presentare domanda allegando la documentazione di cui all'. Tale domanda dovrà essere altresi accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione.
3. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale
l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione della libertà personale solo se per il fatto diversamente qualificato è consentita l'estradizione.
4. La persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta vi acconsenta o ricorrano le circostanze previste nel paragrafo 1, lettera b).
5. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo
precedente, la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà farne richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo e i relativi documenti. Tale richiesta dovrà essere altresì accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla consegna allo Stato terzo.
Storico versioni
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