Art. 6 · RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE
Trattato

Art. 6

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RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

In vigore dal 11 mag 1991
RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione può essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire gli elementi utili. La Parte richiesta comunicherà senza indugio il seguito dato alla domanda e successivamente la decisione finale. 2. L'estradizione potrà parimenti essere rifiutata: a) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa; b) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui trattasi quando è commesso fuori dal territorio di tale ultima Parte.
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