Art. 4 · PENA CAPITALE
Trattato

Art. 4

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PENA CAPITALE

In vigore dal 11 mag 1991
PENA CAPITALE Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo essere concessa solo se detta Parte dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-4