Art. 21 · SPESE
Trattato

Art. 21

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SPESE

In vigore dal 11 mag 1991
SPESE 1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-21