Trattato
Art. 21
21 / 22SPESE
In vigore dal 11 mag 1991
SPESE
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo
ha richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-21