Trattato
Art. 19
19 / 22TRANSITO
In vigore dal 11 mag 1991
TRANSITO
1. Il transito sul territorio di una Parte di una persona estradata da uno stato terzo verso l'altra Parte sarà autorizzato, su decisione dell'autorità competente, su domanda corredata dagli originali o da copie autenticate dei documenti relativi alla procedura di estradizione e dalla indicazione delle generalità degli agenti che accompagnano la persona.
A detti agenti si applicano le disposizioni dell'.
2. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può
essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico.
3. Nel caso in cui è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, che fornirà i dati relativi all'identità della persona, darà indicazione del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare ed attesterà l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale.
Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-19