Art. 18 · CONSEGNA DI OGGETTI
Trattato

Art. 18

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CONSEGNA DI OGGETTI

In vigore dal 11 mag 1991
CONSEGNA DI OGGETTI 1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestrerà e, se l'estradizione è concessa, consegnerà a fini di prova alla Parte richiedente che ne abbia fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali è stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente saranno consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo che sia reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero può, per la stessa ragione, consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, alla fine del procedimento, restituiti senza indugio alla Parte richiesta.
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