Trattato
Art. 17
17 / 22INVIO DI AGENTI
In vigore dal 11 mag 1991
INVIO DI AGENTI
La Parte richiedente potrà inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identità dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorità nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-17