Trattato
Art. 13
13 / 22ARRESTO PROVVISORIO
In vigore dal 11 mag 1991
ARRESTO PROVVISORIO
1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione ciascuna Parte può, su richiesta dell'altra Parte, disporre l'arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive.
2. Nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, la indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonché gli elementi necessari per l'identificazione della persona così come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata alla Parte richiesta anche per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).
3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte del
seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive.
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all' non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data della comunicazione prevista dal paragrafo 3. l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cesseranno di avere efficacia. Tuttavia ciò non impedirà un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, nè l'estradizione, se la domanda di estradizione perverrà dopo la scadenza del termine suddetto.
Storico versioni
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