Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 apr 1991
1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell' del decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1› marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.
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