Art. 9 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 9

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Pagamento delle pensioni 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
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