Art. 5 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 5

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Pensione di invalidità 1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all', comma 1, lettera b). 2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. 3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell', comma 2. 4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio. 5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell' in sostituzione della pensione d'invalidità.
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