Art. 38
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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