Art. 35
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Collegio sindacale
1. Il primo e il secondo comma dell' della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:
"Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.
Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente".
Nota all':
- Il testo dell' della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
". - Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.
Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.
Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.
Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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