Art. 34
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo
1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purchè entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'.
2. Il reintregro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione.
3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.
4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 3 dell', il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'.
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