Art. 28
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Reddito annuo convenzionale
per il pregresso decennio
1. Per le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell' verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 dell'; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all', comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'.
2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell' è quello fissato al comma 2 dell'.
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