Art. 26 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 26

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Fondi per la previdenza e l'assistenza 1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi: a) il fondo per l'assistenza; b) il fondo per la previdenza. 2. Per il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al fondo di cui alla lettera b). 3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall' e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'. 4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'. 5. L'ammontare dei fondi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.
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