Art. 22
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Controllo delle comunicazioni
1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
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