Art. 16 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 16

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Soppressione dei contributi 1. A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall', lettere c ), d ) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall' della legge 6 ottobre 1967, n. 949. Nota all': - Il testo dell', primo comma, lettere c), d) ed e), della legge n. 1357/1962 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari), così come modificato dall' della legge n. 949/1967, è il seguente: ". - Costituiscono le entrate dell'Ente: (Omissis); c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50. Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonchè quelli previsti dai seguenti regolamenti: regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994; d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di L. 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di L. 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente; e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 500 su ogni certificato o attestazione professionale; (Omissis)".
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