Art. 15 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 15

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Variabilità dei contributi 1. La percentuale di cui all', comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. 2. La percentuale di cui all' può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione. 5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l' della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Nota all': - Il testo dell' della legge n. 544/1968 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), è il seguente: " (Pensioni dei liberi professionisti). - 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, semprechè le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".
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