Art. 11 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 11

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Contributo soggettivo 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. 2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000. 3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi. 4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. 5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136#art-11