Art. 11 · LEGGE 10 aprile 1991, n. 125

Art. 11

LEGGE 10 aprile 1991, n. 125

In vigore dal 20 lug 1993
Copertura finanziaria 1. Per il funzionamento degli organi di cui agli , a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all' e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7 . 2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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