Art. 2 · LEGGE 28 marzo 1991, n. 104

Art. 2

LEGGE 28 marzo 1991, n. 104

In vigore dal 22 giu 2022
1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all', debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all' che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 .
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