Art. 61 · RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
Accordo

Art. 61

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RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. Il presente Statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Depositario entro il 31 marzo 1991, salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo. Il Depositario notifica agli altri Firmatari ciascun deposito e la sua data. 2. Ogni Firmatario diviene parte del presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione fino ad un anno dalla entrata in vigore di questo o, se necessario, fino alla data ulteriore stabilita dalla maggioranza dei Governatori che rappresentano la maggioranza del potere totale di voto dei membri. 3. Il Firmatario, che ha depositato lo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima della data in cui il presente Statuto entra in vigore, diventa membro della Banca in quella data. Ogni altro Firmatario che adempie alle disposizioni del precedente paragrafo diventa membro della Banca alla data in cui il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione viene depositato.
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