Art. 59 · PRESUNZIONE DI APPROVAZIONE
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Art. 59

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PRESUNZIONE DI APPROVAZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
PRESUNZIONE DI APPROVAZIONE Ogni qualvolta sia richiesta l'approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all' del presente Statuto, si presume che l'accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un'obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l'atto proposto.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-59