Accordo
Art. 57
57 / 63INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
In vigore dal 27 feb 1991
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Statuto, che sorga tra un membro e la Banca o tra i membri della Banca, è sottoposta alla decisione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione all'esame del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di essere rappresentato direttamente nella riunione in cui la questione viene esaminata se in quel Consiglio non c'è nessun Amministratore della sua nazionalità.
Il rappresentante di tale membro non ha, comunque, potere di voto.
Tale diritto di essere rappresentati è regolamentato dal Consiglio dei Governatori.
2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi membro può chiedere che la questione venga sottoposta all'esame del Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In pendenza di tale decisione, la Banca può, se lo ritiene necessario, agire sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-57