Art. 55 · RINUNZIA AD IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI
Accordo

Art. 55

55 / 63

RINUNZIA AD IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI

In vigore dal 27 feb 1991
RINUNZIA AD IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI Le immunità, i privilegi e le esenzioni previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare, nella misura e alle condizioni che vorrà stabilire, alle immunità ai privilegi ed alle esenzioni previsti nel presente capitolo quando tale azione sarebbe, a suo avviso, conforme agli interessi della Banca. Il Presidente ha il diritto ed il dovere di rinunciare ad immunità, privilegi o esenzioni relativi a qualsiasi funzionario ed impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca, con l'esclusione del Presidente e del Vice Presidente, quando, a suo avviso, l'immunità, il privilegio o l'esenzione impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinuniciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto ed il dovere di rinunciare a immunità, privilegi o esenzioni relativi al Presidente o al Vice Presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-55