Art. 51 · IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI
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Art. 51

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IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI

In vigore dal 27 feb 1991
IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI Tutti i Governatori, i Vice Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa, sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ad eccezione dei casi in cui la Banca rinunci a tale immunità, e godono dell'inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali. Tale immunità, tuttavia, non riguarda le responsabilità civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da chiunque di tali Governatori, Vice Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati o esperti.
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