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Art. 46
46 / 63POSIZIONE DELLA BANCA RISPETTO AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
In vigore dal 27 feb 1991
POSIZIONE DELLA BANCA RISPETTO AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Un'azione legale può essere intentata contro la Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione nel territorio di un paese ove la Banca possieda un ufficio, abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione o abbia emesso o garantito titoli. In nessun caso l'azione può essere intentata da membri o da persone che agisono per un membro o vantano rivendicazioni da esso. La proprietà e le attività della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Banca.
Storico versioni
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