Art. 43 · DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ
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Art. 43

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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ

In vigore dal 27 feb 1991
DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ 1. Ai sensi del presente capitolo nessuna distribuzione delle attività può essere fatta a favore dei membri a fronte delle loro sottoscrizioni al capitolo della Banca fino a quando: (i) tutti i debiti verso i creditori non siano stati saldati o presi in conto; e (ii) il Consiglio dei Governatori non decida in tal senso con il voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. 2. Qualsiasi distribuzione delle attività della Banca a favore dei membri è fatta in proporzione al capitale detenuto da ciascuno membro e nei tempi e alle condizioni che la Banca ritiene giuste ed eque. Le quote delle attività distribuite non devono necessariamente essere uniformi per ogni genere di attività. Nessun membro ha diritto a ricevere la sua quota in tale distribuzione di attività finché non ha saldato tutte le sue obbligazioni verso la Banca. 3. Qualsiasi membro, nel ricevere le attività distribuite in base al presente articolo, gode su tali attività degli stessi diritti che aveva la Banca prima della loro distribuzione.
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