Art. 4 · CAPITALE AUTORIZZATO
Accordo

Art. 4

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CAPITALE AUTORIZZATO

In vigore dal 27 feb 1991
CAPITALE AUTORIZZATO 1. Il capitale autorizzato iniziale è di dieci miliardi (10.000.000.000) in ECU. È diviso in un milione (1.000.000) di azioni, ciascuna del valore nominale di diecimila (10.000) ECU, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri conformemente alle disposizioni dell' del presente Statuto. 2. Il capitale iniziale è costituito da azioni sottoscritte e versate e da azioni sottoscritte e non versate. Il valore nominale iniziale del totale delle azioni versate è di tre miliardi (3.000.000.000) di ECU. 3. Il capitale autorizzato può essere aumentato nei tempi e nei modi più appropriati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
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