Art. 38 · SOSPENSIONE DEI MEMBRI
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Art. 38

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SOSPENSIONE DEI MEMBRI

In vigore dal 27 feb 1991
SOSPENSIONE DEI MEMBRI 1. Se un membro non adempia ad uno qualsiasi dei doveri verso la Banca, questa può sospendere detto membro con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del poteri di voto totale dei membri. Il membro così sospeso cessa automaticamente di essere membro ad un anno dalla data della sua sospensione a meno che non venga decisa la reintegrazione con la stessa maggioranza necessaria alla sospensione. 2. Nel periodo di sospensione, un membro non può esercitare nessuno dei diritti previsti nel presente Statuto, fatto salvo il diritto di ritiro; rimane tuttavia soggetto a tutti i suoi doveri.
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