Art. 35 · PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI E INFORMAZIONE
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Art. 35

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PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI E INFORMAZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI E INFORMAZIONE 1. La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto verificato e, ad intervalli di non più di tre mesi, viene diffusa tra i membri una relazione riassuntiva della posizione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni. La contabilità finanziaria è tenuta in ECU. 2. La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attività e può pubblicare ogni altro rapporto che ritiene utile per promuovere il proprio fine. 3. Copie di tutti i rapporti, discorsi e pubblicazioni, fatti ai sensi del presente articolo, sono distribuiti ai membri.
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