Art. 31 · IL VICE PRESIDENTE
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Art. 31

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IL VICE PRESIDENTE

In vigore dal 27 feb 1991
IL VICE PRESIDENTE 1. Uno o più Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del loro mandato ed i poteri, nonché le funzioni nell'ambito dell'amministrazione della Banca. In assenza o in caso di incapacità del Presidente, un Vice Presidente esercita i poteri e svolge le funzioni del Presidente. 2. Un Vice Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma non ha diritto di voto; può tuttavia esprimere un voto decisivo quando agisce in sostituzione del Presidente.
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