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Art. 30
30 / 63IL PRESIDENTE
In vigore dal 27 feb 1991
IL PRESIDENTE
1. Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta. Il Presidente, quando è in carica, non può essere Governatore, nè Amministratore, nè Vice di uno dei due.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni può essere rieletto. Cessa comunque della sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. Se la carica di Presidente per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, elegge un sucessore per quattro anni.
3. Il Presidente non ha diritto di voto, ma può esprimere un voto decisivo in caso di uguale divisione dei voti. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente è il rappresentante legale della Banca.
5. Il Presidente è il capo del personale della Banca. È responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati conformemente alle norme adottate dal Consiglio di Amministrazione. Nel nominare funzionari ed impiegati, tenendo conto della assoluta importanza dell'efficienza e della competenza tecnica, presterà la dovuta attenzione affichè il personale venga reclutato su un'ampia base geografica tra i membri della Banca.
6. Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione, gli Affari correnti della Banca.
Storico versioni
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