Art. 3 · MEMBRI
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Art. 3

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MEMBRI

In vigore dal 27 feb 1991
MEMBRI 1. Possono diventare membri della Banca: (i) i paesi europei e i paesi non europei membri del fondo Monetario Internazionale; e (ii) la Comunità Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 2. I paesi che possono aderire alla Banca a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che non diventino membri conformemente all' del presente Statuto, possono essere ammessi secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Banca con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-3