Accordo
Art. 29
29 / 63VOTAZIONE
In vigore dal 27 feb 1991
VOTAZIONE
1. Il potere di voto di ciascun membro è uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell'eventualità che un membro non abbia pagato una parte dell'ammontare dovuto per le sue obbligazioni derivanti dalle azioni versate di cui all' del presente Statuto, e fintanto che continui in tale mancanza, tale membro non può esercitare quella percentuale di potere di voto che corrisponde alla percentuale dell'ammontare dovuto ma non pagato, del totale delle azioni versate sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca.
2. Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori, ciascun Governatore ha diritto ad esprimere i voti del membro da esso rappresentato.
Salvo esplicita disposizione contraria del presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
3. Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione ciascun Amministratore ha diritto ad esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto e quelli che gli hanno assegnato i loro voti ai sensi della sezione D, dell'allegato B. Un Amministratore che rappresenta più di un membro può esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nel presente Statuto e tranne che per le decisione di politica generale, per le quali è necessaria una maggioranza di almeno due terzi del potere di voto totale dei membri votanti, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
Storico versioni
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