Art. 24 · IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI
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Art. 24

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IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI

In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI 1. Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori. 2. Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di Amministrazione i propri poteri, eccetto quello di: (i) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione; (ii) aumentare o ridurre il capitale autorizzato della Banca; (iii) sospendere un membro; (iv) decidere gli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Statuto fatte dal Consiglio di Amministrazione; (v) autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali; (vi) eleggere gli Amministratori ed il Presidente della Banca; (vii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice nonché lo stipendio e le altre condizioni contrattuali del Presidente; (viii) approvare, dopo aver esaminato il rapporto dei revisori ufficiali, il bilancio ed il conto profitti e perdite della Banca; (ix) determinare le riserve e l'assegnazione e distribuzione dei profitti netti della Banca; (x) modificare il presente Statuto; (xi) decidere di porre fine alle operazioni della Banca e di distribuire le sue attività; e (xii) esercitare gli altri poteri che nel presente Statuto sono espressamente conferiti al Consiglio dei Governatori 3. Il Consiglio dei Governatori ha la prerogativa di esercitare i propri poteri su ogni questione delegata o conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, o altrove nel presente Statuto.
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