Accordo
Art. 24
24 / 63IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI
In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI
1. Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori.
2. Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di Amministrazione i propri poteri, eccetto quello di:
(i) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione;
(ii) aumentare o ridurre il capitale autorizzato della Banca;
(iii) sospendere un membro;
(iv) decidere gli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Statuto fatte dal Consiglio di Amministrazione;
(v) autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali;
(vi) eleggere gli Amministratori ed il Presidente della Banca;
(vii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice nonché lo stipendio e le altre condizioni contrattuali del Presidente;
(viii) approvare, dopo aver esaminato il rapporto dei revisori ufficiali, il bilancio ed il conto profitti e perdite della Banca;
(ix) determinare le riserve e l'assegnazione e distribuzione dei profitti netti della Banca;
(x) modificare il presente Statuto;
(xi) decidere di porre fine alle operazioni della Banca e di
distribuire le sue attività; e
(xii) esercitare gli altri poteri che nel presente Statuto sono
espressamente conferiti al Consiglio dei Governatori
3. Il Consiglio dei Governatori ha la prerogativa di esercitare i propri poteri su ogni questione delegata o conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, o altrove nel presente Statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-24