Accordo
Art. 20
20 / 63POTERI GENERALI
In vigore dal 27 feb 1991
POTERI GENERALI
1. Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Statuto, la Banca ha il potere di:
(i) prendere in prestito fondi nei paesi membri o altrove sempre che:
(a) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni nel territorio di un paese, la Banca abbia ottenuto l'approvazione di
questo; e
(b) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divisa di un membro, la Banca abbia ottenuto l'approvazione di questo;
(ii) investire e depositare i fondi non necessari per le sue operazioni;
(iii) acquistare e vendere, nel mercato secondario, obbligazioni che la Banca ha emesso, garantito o nelle quali ha investito;
(iv) garantire obbligazioni nelle quali ha investito per facilitarne la vendita;
(v) sottoscrivere, o partecipare nella sottoscrizione di obbligazioni emesse da un impresa per i fini compatibili con il fine e le funzioni della Banca;
(vi) fornire consulenza tecnica ed assistenza utili al raggiungimento del proprio fine e che rientrano nell'adempimento delle proprie funzioni;
(vii) esercitare ogni altro potere ed adottare quelle regole che possono essere necessarie o appropriate per il perseguimento del proprio fine e l'adempimento delle proprie funzioni, compatibilmente con le norme del presente Statuto; e
(viii) concludere accordi di cooperazione con entità pubbliche e private.
2. Ogni obbligazione emessa o garantita dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso così deve essere dichiarato.
Storico versioni
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